Riforma Cartabia del Processo Civile

Riforma Cartabia – Parte II

L’udienza cartolare e l’udienza da remoto

L’udienza cartolare è stata utilizzata per ragioni di necessità durante lo scoppio della pandemia di Covid-19, si è rivelata di tale grande utilità pratica, tale da rimanere attuata per nuove ragioni di opportunità.

Il Giudice può disporre che l’udienza, ove non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Il Giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza che essa è sostituita dallo scmabio di note scritte, che devono essere depositate nel termine di 5 giorni prima della data fissata. Ciascuna parte può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Giudice, a sua volta accolta la richiesta, provvede entro i successivi 5 giorni.

Attenzione: se nessuna delle parti effettua il deposito, la conseguenza equivale alla mancata comparizione, di cui all’art. 181 c.p.c.

L’udienza da remoto prevede invece che il GIudice possa disporre lo svolgimento mediante un collegamento audiovisivo a distanza.

Questo tipo di udienza si applica quando, oltre alla presenza dei difensori, è necessaria anche quella delle parti e degli ausiliari.

Ovviamente con la riforma non scompare l’udienza in presenza, che anzi trova la sua celebrazione demandata agli incombenti di maggiore spessore e pathos del procedimento.

Segue: Riforma degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Parte I