Riforma degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili

Riforma Cartabia del processo civile, gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Le modifiche al procedimento di Mediazione.

Allo scopo di deflazionare il carico contenzioso, il legislatore estende il campo di applicazione della mediazione obbligatoria stabilendo che il ricorso alla mediaizone in via preventiva diventi obbligatorio anche per:

  • le controverie in materia di contratti di associazione in partecipazione,
  • di consorzio,
  • di franchising,
  • di opera,
  • di rete,
  • di somministrazione,
  • di società di persone,
  • di subfornitura.

A) Mediazione Condominiale

Il nuovo articolo 5 ter D.l.vo 28/2010 sancisce che l’amministratore di condominio è legittimato iure proprio a proporre domanda di mediazione, e correlativamente di aderirivi e parteciparvi.

Il suddetto nuovo articolo comporta la semplificazione della procedura prevista dall’art. 71-quater disp. att. c.c., tale per cui l’amministratore deve dotarsi di previa autorizzazione da parte dell’assemblea condominale per attivare un procedimento di mediazione o per aderirivi e parteciparvi, tornando poi in assemblea a riferire circa gli esiti della mediazione per deliberare nuovamente sull’eventuale proposta conciliativa sortita dalla mediazione.

La delibera assembleare sarà necessaria laddove raggiunto un accordo, o in mancanza, per sottoporre all’assemblea la proposta di conciliazione del mediatore, e dovrà essere assunta con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.

B) La Consulenza Tecnica d’Ufficio in Mediazione

Ulteriore novità introdotta dalla riforma, sempre con il fine precipuo di disincentivare -in ogni modo!- il giudizio, è la nuova formulazione dell’art. 8 comma 7 D.l.vo 28/2010 laddove afferma che “Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione”. In tal caso la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.

C) Estensione del patrocinio a spese dello Stato

Anche per le procedure di mediazione e di negoziazione assistita viene prevista l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato per i soggetti dotati dei requisiti per beneficiarne.

Con l’indicazione che il gratuito patrocinio trova applicazione laddove la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, e, quale secondo requisito di applicazione, l’ammissione definitiva è condizionata al raggiungimento dell’accordo di conciliazione.

Segue: Riforma Cartabia: gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Parte II