Riforma del Processo Civile

Riforma Cartabia per il Processo Civile –

Parte Prima – generale

Ratio della Riforma e l’Ufficio per il processo

La Riforma Cartabia, o meglio la Riforma per il Processo Civile, D.Lgs. 149 pubblicato il 10 Ottobre 2022, adottato in attuazione della Legge 206/2021 era stato approvato il 28 Settembre 2022 dal Consiglio dei Ministri, attuando la riforma del processo civile, delegata al Governo con la Legge 206, approvata dal Parlamento in data 25 Novembre 2021.

La suddetta riforma può ben essere definita il più vasto intervento riformatore dalla Legge 353/1990 ed ha riformato gli ambiti del: processo civile; revisione degli strumenti di risoluzione alternative delle controversie; materia relativa a persone e famiglia; esecuzione forzata.

Linee ispiratrici della Riforma:

– sfoltire l’enorme fardello costituito dal carico pendente civile;

– rendere più celere il processo civile;

– incentivare gli accordi tra le parti, dissuadendole a coltivare le liti.

Quindi, ciò più concretamente significa: potenziamento Alternative Dispute Resolution; garantire benefici fiscali per la mediazione; ammissibilità del gratuito patrocinio per la mediazione; possibile utilizzazione in giudizio, con accordo delle parti, della relazione del consulente nominato dal mediatore; poteri cautelari degli arbitri rituali.

Pilastri della Riforma:

Ufficio per il Processo, si affida al Giudice una squadra di collaboratori di livello, che possano agevolarlo nel suo lavoro e, quindi, aumentarne la produttività, in termini di cause decise e provvedimenti resi. I collaboratori nominati sono chiamati a compiere le attività preparatorie utili all’esercizio della funzione giurisdizionale. Inoltre avranno il compito di valorizzare e diffondere i precedenti emessi dall’organo giudiziario.

Potenziamento delle modalità telematiche, viene prevista la completa estensione a tutti gli organi giudiziari -dal Giudice di Pace alla Cassazione- dell’obbligo di depositare telematicamente gli atti delle parti che stanno in giudizio con il ministero di un difensore.

Tuttavia, ed è il caso di evidenziarlo, è sancito il divieto di sanzioni di invalidità degli atti processuali per il mancato rispetto non di requisiti di contenuto-forma, ma semplicemente specifiche tecniche informatiche dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo.

Notificazioni per gli atti in materia civile, giudiziale e stragiudiziale, deve necessariamente essere compiuta dall’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. La notificazione cartacea classica resta possibile solo residualmente, per esempio nel caso in cui la notificazione debba essere indirizzata a una persona fisica priva di pec.

Segue: Udienza cartolare e udienza da remoto