La Riforma Cartabia strumenti alternativi di risoluzione delle controversie Parte II

Riforma Cartabia del Processo civile

Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie

Proseguiamo il nostro excursus relativo agli aspetti più salienti della più recente riforma in relazione agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, english speaking ADR.

A) La partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e la mediazione in modalità telematica

Le parti partecipano personalmente alla mediazione, esclusivamente in presenza di giustificato motivo possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Qualora le parti non si presentino all’incontro la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 11, c.p.c. Ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte invitata è il versamento di una somma pari al valore del contributo unificato dovuto per il determinato giudizio – Ecco un esplicito deterrente all’affollamento dei Tribunali!

B) Mediazione delegata

Allo scopo di valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal Giudice, il legislatore delegato conferma così il potere del Giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate, l’esperimento di un procedimento di mediaizione fino al momento di precisazione delle conclusioni.

In quest’ultimo caso la mediazione demandata dal Giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

C) Negoziazione Assistita

Le grandi novità sul tema sono:

  • la possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro
  • la possibilità di operare la negoziazione assistita in modalità telematica
  • previsto il patrocinio a spese dello Stato per la negoziazione assistita.

Una novità importante e parecchio interessante a mio modesto avviso: il nuovo articolo 6, comma 3, c.p.c. specifica che i patti per il trasferimento di immobili contenuti in un accordo di ‘negoziato’ possono avere una efficacia esclusivamente obbligatoria.

In sostanza, successivamente all’accordo, le parti interessate dovranno formalizzare la cessione immobiliare di fronte al notaio o, in caso di inosservanza dell’obbligo, agire ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà del bene immobile mediante sentenza costitutiva.

Prevista la possibilità che un accordo negoziato di divorzio possa prevedere la liquidazione una tantum dell’assegno divorzile. La valutazione circa la congruità di tale liquidazione richiesta dalla legge sul divorzio è attribuita agi avvocati, che ne dovranno dare atto nell’accordo.

Un’ulteriore importante novità, mi limito in questa sede ad un veloce accenno, sarà la possibilità di procedere all’ascolto del minore, divenuto con la riforma Cartabia un soggetto ancora più centrale e focale nel procedimento familiare.